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Le barche "tagliate"ovvero, un italico pastrocchio prossimo venturo

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  1. Rabkisir
     
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    Riassuntino pro-memoria per tutti gli interessati.

    1. Per poter essere immesse sul mercato UE, dal 16 giugno 1998 le barche con lunghezza scafo compresa tra i 2,5 ed i 24 m devono essere marcate CE, con esclusione di gondole, pedalò, ecc..., delle barche autocostruite e non destinate ad essere rivendute per 5 anni e delle repliche storiche.
    2. Lo scopo della marcatura CE è duplice: far si che il consumatore europeo sappia che quell'oggetto rispetta una serie di requisiti di sicurezza fissati dall'autorità (sicurezza del prodotto) da un lato, e consentire ai costruttori di vendere i propri prodotti su tutto il territorio UE senza che i singoli stati possano ostacolare il mercato e favorire le imprese nazionali (libera concorrenza e circolazione delle merci) dall'altro lato.
    3. La marcatura CE vuol dire che la barca rispetta tutte le normative applicabili ed è conforme a tutti i requisiti fissati dalla Direttiva Europea sulla nautica da diporto, ed alle altre direttive applicabili.
    4. Per poter marcare CE una barca, il responsabile del procedimento deve essere una persona fisica stabilita in uno dei paesi UE, deve essere individuato chiaramente e deve redigere una "dichiarazione scritta di conformità" secondo un modulo approvato e preciso.
    Lui è il responsabile della conformità della barca ai requisiti.
    5. In questo procedimento di verifica di conformità entrano degli "organismi notificati" approvati in sede europea secondo certe procedure, che costituiscono l'expertise tecnica per verificare la rispondenza delle soluzioni adottate per ottemperare ai requisiti.
    6. Il processo di marcatura può svolgersi secondo vari "moduli". In ogni caso ogni costruttore deve raccogliere una "documentazione tecnica" (secondo format fissati) che "dimostri" che ciascun requisito è rispettato e contenga tutte le informazioni tecniche per determinare come la barca è stata costruita ed allestita (per gli aspetti che ricadono sotto la competenza della Direttiva).
    7. La direttiva fissa dei requisiti essenziali, non da indicazioni tecniche su come mettere in pratica le soluzioni tecniche adeguate (ed in questo modo, non limita il progresso tecnologico): ciascun aspetto tecnico trova indicazioni e soluzioni adeguate in una serie di "norme tecniche" collegate alla Direttiva (75 norme ISO) che non sono obbligatorie (nella quasi totalità) ma danno al costruttore la certezza della conformità ai requisiti. In sostanza, se il costruttore vuole, segue quella norma e sa di poter stare tranquillo ("presunzione di conformità"); se non vuole o preferisce un'altra soluzione tecnica più avanzata o migliore, può farlo ma sta a lui dimostrare che anche così il requisito è rispettato.
    8. Se il costruttore non è interessato al mercato UE, oppure anche se è un cantiere sito in un paese UE ma vuole esportare verso altri mercati, non è assolutamente obbligato a marcare CE: la marcatura è una scelta, a meno che non si voglia immettere la barca sul mercato UE, per il quale è obbligatoria. Nel tempo, ormai la marcatura CE è divenuta un simbolo di eccellenza, oltre che un passaporto necessario per accedere ad un mercato ricco ed importantissimo come è il nostro.
    9. Se la barca non è marcata CE e viene importata comunque in UE, è stata prevista una procedura apposita (PCA: Post Construction Assessment) per consentire ad un privato di far entrare la barca in UE, poterla usare senza restrizioni e poterla infine rivendere quando vorrà.
    10. Ciascun paese dell'UE regolamenta iscrizione nei registri, status amministrativo, obblighi d'impiego delle barche come preferisce, rispettando però il principio della libera circolazione dei cittadini, dei mezzi marcati CE e tendendo comunque ad una regolamentazione unificata, che prima o poi diventerà realtà (armonizzazione delle norme nazionali).
    11. Una barca marcata CE deve avere: a. CIN inciso a poppa dritta, b. Targhetta del Costruttore applicata nei pressi della postazione di governo principale, c. Manuale del Proprietario, d. Dichiarazione di Conformità. Non c'entra la lunghezza entro o oltre xx metri: tutte le barche immesse sul mercato UE devono averle.
    Fine della prima puntata.

    Lupo Grigio
     
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70 replies since 3/7/2013, 22:40   3030 views
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