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Le barche "tagliate"ovvero, un italico pastrocchio prossimo venturo

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  1. Rabkisir
     
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    Regole della marcatura CE.
    Seconda puntata.

    Non solo le barche sono incluse nella Direttiva sul diporto: è prevista la marcatura CE (con modalità apposite) anche per barche parzialmente completate (fatte almeno dallo scafo più un altro componente, come motori, paratie, coperta, impianto elettrico, ecc...), per barche in "kit" (fenomeno diffuso in nord Europa), per mezzi del tipo moto d'acqua e simili (personal watercraft) e per una serie di componenti individuati da una lista apposita:
    - protezione antincendio per motori entrobordo o entrofuoribordo,
    - sistemi di protezione anti-avviamento con marcia inserita per i fuoribordo,
    - timonerie, ruote timone e sistemi di governo,
    - serbatoi carburante fissi e tubi carburante,
    - passauomo, boccaporti, osteriggi ed oblò prefabbricati.
    Questi componenti, quando ne è prevista la commercializzazione come elementi separati (non già installati a bordo, altrimenti la marcatura CE della barca copre anche loro) devono compiere un percorso autonomo di marcatura CE.
    Inoltre sono oggetto di marcatura CE anche i motori marini (per le emissioni allo scarico e per la rumorosità).

    La Direttiva puntualizza tre azioni, in particolare, che coinvolgono il percorso di un prodotto marcato CE, dal produttore al consumatore finale, e ad esse si riferisce quando dice:
    - "immesso sul mercato" (si riferisce al momento in cui il prodotto soggetto alla Direttiva passa dalla fase di produzione alla commercializzazione, oppure a quando viene importato a fini commerciali: è cosa diversa però dalla vendita).
    - "reso disponibile" (è il momento in cui il prodotto deve risultare conforme alla Direttiva: quando passa di mano dal produttore all'importatore, o al distributore, oppure al primo utilizzatore).
    - "messo in servizio" (è il momento in cui il prodotto diventa operativo per la prima volta).
    Sono tre momenti importanti ai fini di "chi deve fare cosa" (argomento molto tecnico, e che va oltre lo scopo di queste note).

    Qualsiasi verifica di conformità (ai requisiti fissati dalla Direttiva) si deve compiere seguendo un percorso a scelta tra vari "moduli": ne esistono 9, di questi moduli, che vengono applicati a seconda che la barca sia costruita in serie o meno, a seconda che il produttore abbia un sistema qualità certificato o meno, a seconda della "Categoria di Progettazione" della barca.
    La Categoria di Progettazione è il riferimento in base al quale si determinano le caratteristiche della barca (progettazione, costruzione e dotazioni), affinché sia in grado di navigare in sicurezza in condizioni meteo dalle più avverse, alle più tranquille.
    La Categoria di Progettazione A è il riferimento più severo (alto mare, vento superiore a Beaufort 8, altezza d'onda significativa > 4m).
    La Categoria di Progettazione D è la meno severa (navigazione in acque protette, vento <= Beaufort 4, altezza d'onda significativa <= 0,3 m).
    Nota da "acculturati" (che non sa quasi nessuno: farete un figurone!!) l'Altezza d'Onda Significativa è un parametro statistico, che si ottiene osservando le onde in un determinato arco di tempo, prendendo in considerazione solo il terzo di esse con altezza maggiore, e facendo infine la media di altezze di questo terzo: con una altezza d'onda significativa pari a 2 m, si possono osservare alcune onde alte anche il doppio = 4m!!!).
    Comunque sia, alla fine ogni barca nuova o importata in UE dopo l'entrata in vigore della Direttiva, deve essere marcata CE, e per esserlo deve essere sottoposta ad una verifica secondo i moduli suddetti.

    E qui veniamo al caso che ho sollevato a proposito delle "barche tagliate".
    Sul sito di UDICER NAUTITEST (Organismo Notificato) troviamo quanto segue:

    Circolare Ministeriale sulla lunghezza

    OGGETTO: Individuazione di parametri tecnici per imbarcazioni e navi da diporto ai fini della determinazione della tassa prevista dall’art. 16 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n.201 e successive modificazioni.

    ...omissis...
    Si evidenzia che, con riferimento a tutte le unità, eventuali modificazioni delle lunghezza richieste dal proprietario potranno trovare accoglimento solo in presenza di reali modifiche strutturli, dimostrate da adeguata documentazione tecnica, secondo le procedure attuate dagli organismi tecnici per le valutazioni successive alla costruzione (c.d. PCA - post construction assessment) di cui all’art. 9, comma 1, del codice della nautica e previo rinnovo della licenza di navigazione come previsto dall’art. 24 sempre del citato codice.
    ...omissis...

    Ecco il nodo: tutte le barche (sia marcate CE che non marcate CE), possono essere sottoposte a lavori di modifica della lunghezza, ma poi devono essere sottoposte a verifica secondo il "post construction assessment" (che è un percorso tipico della marcatura CE).
    Ecco cosa vuol dire quel procedimento di verifica:
    (Riporto qui di seguito il testo della Direttiva aggiornata dagli ultimi emendamenti)

    "In caso di valutazione della conformità successiva alla costruzione (PCA: Post Construction Assessment)
    per le imbarcazioni da diporto, se né il costruttore né il mandatario stabilito
    nella Comunità assumono la responsabilità per la conformità del prodotto
    alla presente direttiva, questa può essere assunta da una persona
    fisica o giuridica stabilita nella Comunità che immette il prodotto sul
    mercato e/o lo mette in servizio sotto la propria responsabilità. In tal
    caso la persona che immette il prodotto sul mercato e/o lo mette in servizio
    deve presentare una domanda a un organismo notificato ai fini di
    una relazione successiva alla costruzione. La persona che immette il
    prodotto sul mercato e/o lo mette in servizio deve fornire all'organismo
    notificato tutti i documenti disponibili e i dati tecnici relativi alla prima
    immissione sul mercato del prodotto nel paese di origine. L'organismo
    notificato esamina il singolo prodotto ed effettua calcoli e altre valutazioni
    per assicurarne la conformità equivalente ai pertinenti requisiti
    della direttiva. In tal caso la targhetta del costruttore descritta all'allegato
    I, punto 2.2 include i termini «(certificazione successiva alla
    costruzione)». L'organismo notificato redige una dichiarazione di
    conformità concernente la valutazione eseguita e informa la persona
    che immette il prodotto sul mercato e/o lo mette in servizio riguardo
    ai suoi obblighi
    . Detta persona redige una dichiarazione di conformità
    (cfr. allegato XV) e appone o fa apporre sul prodotto la marcatura CE
    insieme al numero distintivo del pertinente organismo notificato
    ".

    Come comprendete, un processo pensato dalla Direttiva (e recepito nel nostro ordinamento con il Codice della Nautica da Diporto) per introdurre sul mercato UE una barca che né il costruttore, né l'importatore potevano o volevano marcare CE, sostituendo a questi qualsiasi soggetto residente in Europa (che se ne assume ogni responsabilità), viene utilizzato per un fine assolutamente diverso, legato ad una norma fiscale nazionale (riduzione della lunghezza per rientrare in una condizione di favore).
    Credo che qui abbiamo bisogno di un aiuto giurisprudenziale, per chiarirci il rapporto gerarchico tra leggi e circolari e valutare la legittimità di un tale utilizzo "deviato".
    Comunque sia, resta il fatto che il procedimento si svolge investendo delle responsabilità conseguenti colui che origina la richiesta, mentre l'Organismo notificato svolge un ruolo consulenziale (in una puntata successiva, vi illustrerò nel dettaglio "chi fa cosa" secondo le "Linee Guida RSG", che sono la guida ufficiale della pratica attuazione della Direttiva) in questo caso di PCA.
    Fine della seconda puntata (scusate la lunghezza, ma il tema è complesso...)

    Lupo Grigio.


    Edited by Rabkisir - 6/7/2013, 14:18
     
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