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Le barche "tagliate"ovvero, un italico pastrocchio prossimo venturo

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  1. Rabkisir
     
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    CITAZIONE (fabrizio.donzelli @ 6/7/2013, 01:19) 
    In 32 anni di Nautica non ho mai visto ne sentito dire di uno che ha dovuto cambiare il Cin o rinunciare al nome del Cantiere...

    Cambiare il CIN è proprio uno dei punti previsti dalla procedura Post Construction Assessment.
    Rinunciare al nome del Cantiere, non è stato mai detto: si è detto che il Cantiere potrebbe esigere (a mio avviso, a ragione) che siano rimossi loghi e marchi da una barca che non è più come l'ha costruita lui, non porta più il CIN da lui apposto, risulta "immessa sul mercato" da tutt'altra persona ed ha una nuova dichiarazione di conformità. Perché dovrebbe indurre terze parti a ritenerlo ancora responsabile di quel prodotto, se mai succedesse qualcosa?


    Mai sentito dire che se uno taglia un pezzo e poi lo riattacca.. deve rendere conto al Cantiere.. ne che poi deve togliere il nome del Cantiere...

    Non "rende conto al cantiere": il mio dubbio è che il proprietario non sia più legittimato all'uso di marchi, indicazioni di modello, loghi, ecc... che individuano un mezzo e ne attribuiscono l'origine, dopo che questo è cambiato in forza di legge (nuovo CIN, nuova targhetta del costruttore e nuova Dichiarazione di conformità). Ripeto: se il cantiere non se ne accorge e non dice nulla, tanto meglio. Però, è legittimo il mio dubbio oppure no? Mi rimetto a chi ne sa più di me.

    La normativa ante 1998 e 1998 é valida allora come oggi e qualunque Barca presente all'interno della comunitá europea a fine 1998 può essere venduta sia da privati sia dai Cantieri.. vita-meterna-amen

    È vietato, da quella data, importare unitá non CE, ma non costruire se non sono costruite in serie...

    Di fatto anche oggi 6 Luglio 2013 chiunque può costruire una Barca e decidere di non marchiarla CE e venderla.. basta che sia un esemplare unico...

    No questo non si può fare: l'esenzione ammessa dalla Direttiva è per unità autocostruite e non destinate ad essere poi commercializzate (è richiesto che non siano vendute per almeno 5 anni).

    Scusa Rabsikir.. ma tu ti riferisci a immissione sul mercato.. quindi parli di prodotti destinati alla commercializzazione.. non di esemplari a uso personale...

    Vedi sopra: l'autocostruzione per utilizzo personale, senza successiva commercializzazione, è esclusa dall'obbligo della marcatura CE.
    Ma a me sembra che quella circolare scombussola tutti i giochi e cambia le regole: io, leggendo, capisco che se accorcio la barca devo comunque attuare un PCA, e questo vuol dire marcare la barca CE (che lo fosse o meno in origine). Per questo mi sembra che la circolare generi un casino normativo irrisolvibile.


    Un conto sará una modifica effettuata su delle Barche che poi io come azienda commercializzerò.. è un conto sará una modifica che io da privato faccio sulla mia Barca a scopi non commerciali e con finalità completamente diverse..

    O no?

    Se leggiamo la circolare che ho riportato, lì si dice che per poter navigare dopo la modifica, devo procedere ad un PCA. Altrimenti non navigo più: nulla si dice a proposito dell'intenzione o meno di rivendere la barca in futuro.
    Quindi la risposta è no, sia per un cantiere che per un privato.

    Io intravedo un'unica via di uscita: una "interpretazione autentica", rilasciata dal Ministero che ha originato la circolare, in cui si dica che chi accorcia la barca non deve seguire per intero le procedure PCA fino alla conclusione che comporta la rimarcatura CE, ma deve semplicemente ottenere una nuova licenza di navigazione (con le nuove dimensioni) sulla scorta di una verifica tecnica compiuta da un organismo notificato.
    Non più "...secondo le procedure attuate dagli organismi tecnici per le valutazioni successive alla costruzione (c.d. PCA - post construction assessment) di cui all’art. 9, comma 1, del codice della nautica...", bensì "...avvalendosi di una verifica tecnica condotta da un organismo notificato a similitudine delle procedure per le valutazioni successive alla costruzione (c.d. PCA - post construction assessment) di cui all’art. 9, comma 1, del codice della nautica...", ma senza richiedere alla fine alcuna rimarcatura CE.
    Ma capisco che qui i cantieri produttori originali insorgerebbero: tu vuoi modificare un mio prodotto, senza che io sappia né come, né quanto, e pretendi che il tutto si svolga mantenendo il mio nome, la mia responsabilità (derivante dalla dichiarazione di conformità che ho firmato) e coinvolgendo la mia immagine, senza che io abbia voce in capitolo? Voi siete pazzi!
    Insomma, quella circolare è un problema serio: meglio se non fosse mai nata.
    Lupo Grigio


    Edited by Rabkisir - 6/7/2013, 03:04
     
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70 replies since 3/7/2013, 22:40   3027 views
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